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D.Lvo 18/07/2005 n. 171

a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi)

b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi)

c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).

4. Manuale del proprietario. Con ogni motore è fornito un «manuale del proprietario» redatto in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Il manuale deve

a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata)

b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche. Le unità da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuori- DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un rapporto potenza/ dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.

1.3. Il «numero di Froude» è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2). Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl). Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t) = P/D.

1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza bordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.

1. Livelli di emissione acustica.

1.1. Le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati nella tabella seguente: Tabella 2 Potenza di ciascun motore in kW Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB PN < = 10 67 10 < PN < = 40 72 PN > 40 75 scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una unità di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata.

1.5. Per «unità di riferimento certificata» s'intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, di cui è stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al punto

1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle unità di riferimento certificate.

2. Manuale del proprietario. Per le unità da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unità e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale. Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo B, punto 4, fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.». Allegato III MARCATURA «CE» La marcatura «CE» di conformità è costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra. Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE» devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5 mm. La marcatura «CE» è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione. Allegato IV CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato VIII).

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto. Allegato V CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA) DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari: A. Progettazione e costruzione. Su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto

a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A)

b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A). Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. B. Emissioni acustiche. Per le unità da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua: su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di unità, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato: su una o più unità rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XV per assicurare la conformità del campione. Allegato VI ESAME «CE DEL TIPO» (modulo B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'art. 6, comma 4 nonchè gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme; (*) Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;

4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia. DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

 

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